Social Commerce Marketing


FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

D.L. n.114 del 31.03.98 – Disposizioni entrate in vigore con decorrenza 24.04.99

 
 
ART. 18   VENDITA PER CORRISPONDENZA, TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE.
 

 La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazioneal comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L’attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
  • E’ vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E’ consentito l’invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
  • Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 e il settore merceologico.
  • Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l’emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell’attività è in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l’esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione devono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della Partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
  • Le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
  • Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall’articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  • Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
 
ART. 19 VENDITE EFFETTUATE PRESSO IL DOMICILIO DEL CONSUMATORE.

La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
  • L’attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
  • Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 5 e il settore merceologico.
  • Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l’esercizio dell’attività di incaricati, ne comunica l’elenco all’autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell’attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2.
  • L’impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall’articolo 5, comma 2.
  • Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell’incaricato, l’indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa, nonchè del nome del responsabile dell’impresa stessa, e la firma di quiest’ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
  • Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
  • Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l’imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
  • Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresì la disposizione dell’articolo 18, c.7.